IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto lo statuto della regione siciliana, approvato  con  il  regio
decreto  legislativo  15  maggio 1946, n. 455, convertito nella legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
  Viste  le  determinazioni  della  commissione  paritetica  prevista
dall'articolo 43 dello statuto della regione;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 gennaio 1997;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto
con il Ministro dell'interno ed il Ministro di grazia e giustizia;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  Le  funzioni  degli organi centrali e periferici dello Stato di
cui  all'articolo  12  del  codice  civile  concernenti  le   persone
giuridiche  che  hanno  la loro sede nella regione siciliana e le cui
finalita'  statutarie  sono  limitate  all'ambito  regionale  e  alle
materie  di  competenza  legislativa  regionale  sono trasferite alla
regione. Le suddette funzioni sono esercitate dal presidente e  dagli
assessori    regionali    preposti    ai   corrispondenti   rami   di
amministrazione secondo le relative competenze.
 
                               N O T E
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della  Repubblica  il  potere di promulgare
          leggi e di emanare i  decreti  aventi  valore  di  legge  e
          regolamenti.
             -  Il R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, che ha approvato lo
          statuto della regione siciliana, e' stato pubblicato  nella
          Gazzetta   Ufficiale  10  giugno  1946,  n.  133  (edizione
          speciale). L'art. 43 dello statuto della regione  siciliana
          prevede  che: "Una commissione paritetica di quattro membri
          nominati dall'Alto commissario della Sicilia e dal  Governo
          dello  Stato, determinera' le norme transitorie relative al
          passaggio degli uffici e del  personale  dello  Stato  alla
          regione,  nonche'  le  norme  per l'attuazione del presente
          statuto".
          Nota all'art. 1:
             - L'art. 12 del codice civile e' cosi' formulato:
             "Art.   12   (Persone   giuridiche   private).   -    Le
          associazioni,  le  fondazioni  e  le  altre  istituzioni di
          carattere  privato  acquistano  la  personalita'  giuridica
          mediante   il   riconoscimento  concesso  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica.
             Per determinate categorie di enti che esercitano la loro
          attivita'  nell'ambito  della  provincia,  il  Governo puo'
          delegare ai prefetti la facolta' di riconoscerli  con  loro
          decreto".